LO STATUTO

Costituzione e Scopi

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione cinofila specializzata “Società Italiana Collies”, altrimenti detta “S.I.C.”, con sede a Roma. L’Associazione Società Italiana Collies è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ( ENCI ) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

Articolo 2

L’Associazione Società Italiana Collies ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della razze Pastore Scozzese a pelo lungo e Pastore Scozzese a pelo corto, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.

A tale fine l’Associazione Società Italiana Colliesfornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione delle razze unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Articolo 3

L’Associazione Società Italiana Collies riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario inambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo. L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

  1. di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI.
  2. di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gliatti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere ratifica dell’ENCI.

Articolo 4

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’Associazione Società Italiana Collies:

  1. potenzia la produzione e l’allevamento del Pastore Scozzese a pelo lungo e del Pastore Scozzese a pelo corto, propagandandone le qualità ed assistendo, nei limiti delle proprie possibilità, gli associati in tutte le iniziative di interesse generale rivolte allo studio ed al miglioramento dellarazza.
  2. individua i migliori riproduttori e quelli atti a migliorare le doti psicosomatiche del Pastore Scozzese a pelo lungo e del Pastore Scozzese a pelo corto.
  3. facilita ai propri Soci l’utilizzazione, l’acquisto e l’eventuale importazione di soggetti di particolare interesse.
  4. programma esposizioni, direttamente in collaborazione con l’ENCI e con altre Associazioni specializzate, rivolte a facilitare l’individuazione dei migliori tra i soggetti diallevamento italiano, e tra quelli provenienti dall’estero, allo scopo di ricavarne elementi atti avalutare la reale efficienza del patrimonio canino nazionale ed a favorirne il continuomiglioramento.
  5. favorisce, anche attraverso la pubblicazione di idonei studi, la preparazione teorica e pratica dei propri Soci, soprattutto di coloro che, possedendone le capacità e l’esperienza,aspirassero a conseguire la nomina di giudice dell’ENCI.

Articolo 5

L’organo ufficiale di stampa dell’Associazione è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell’ENCI. Su tale pubblicazione, o su altre edite dall’ENCI, l’Associazione potrà dar corso anche alla stampa di un proprio Notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori dell’Associazione e di interesse particolare per i Soci.

I Soci 

Articolo 6

Possono essere Soci dell’Associazione Società Italiana Collies tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano della razza del Pastore Scozzese a pelo lungo e del Pastore Scozzese a pelo corto.

Articolo 7

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. La domanda sottoscritta e firmata dall’aspirante Socio, dovrà essere convalidata dalla firma di due Soci presentatori, ed indirizzata al Presidente dell’Associazione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea Generale dei Soci utile.

Articolo 8

Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Articolo 9

I soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della Società Italiana Collies ed in conseguenza, della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali. E’ diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio. Sono considerati automaticamente soci sostenitori tutti gli allevatori di Collies iscritti all’Associazione, che siano titolari di affisso riconosciuto ENCI.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci onorari o Soci vitalizi persone che abbiano acquisito benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. I Soci vitalizi conservano il diritto di voto e verseranno un’unica quota all’atto della comunicazione dell’avvenuta nomina. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 11

L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori.

Articolo 12

L’iscrizione a Socio ordinario o Socio sostenitore, vale per l’anno solare in corso ed è vincolante per l’anno successivo, se il Socio non presenta lettera raccomandata con formale atto didimissioni entro il 31 Ottobre dell’anno corrente.

Articolo 13

Si decade dalla qualità di socio nei seguenti casi:

  1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall’articolo 12.
  2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° Marzo di ogni anno, per la quota associativa non versata.
  3. per espulsione deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi causa, decada dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell’Associazione.

Articolo 14

L’esercizio dei diritti associativi spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno solare in corso.

Gli Organi Sociali

Articolo 15

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo composto da Soci eletti e da un Consigliere nominato dall’ENCI
  3. il Presidente dell’Associazione
  4. il Comitato dei Probiviri
  5. il Collegio Sindacale e dei revisori dei conti
  6. il Comitato Tecnico

Articolo 16

L’esercizio di tutte le cariche in seno all’Associazione sono a titolo gratuito.

TITOLO II

L’Assemblea Generale dei Soci

Articolo 17

L’Assemblea Generale dei Soci delibera sul programma dell’Associazione, procede all’elezione delle cariche sociali previste dall’articolo 15, stabilisce le quote sociali previste dall’articolo 10, delibera sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, per cui è stato fatto reclamo al Presidente dell’Associazione come previsto dall’articolo 7. Delibera sul bilancio consuntivo dell’anno precedente, delibera sui provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri, delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e delibera su ogni altro argomento iscritto nell’ordine del giorno.

Articolo 18

L’Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno solare in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio tramite delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono essere depositate dal socio delegato, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

Articolo 19

L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, oppure qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed seguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il controllo dei risultati.

Articolo 20

L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia con la metà più uno dei voti rappresentati. In caso di parità esatta, la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 21

L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, nel luogo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, entro il mese di Marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso.

Articolo 22

L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via straordinaria, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando sia fatta domanda scritta al Presidente dell’Associazione da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione straordinaria può avvenire in qualsiasi data. La convocazione è annunciata dal Presidente dell’Associazione con la tempestiva pubblicazione dell’avviso sull’organo ufficiale o in altri periodici dell’ENCI o con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, che devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nell’avviso e negli inviti devono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.

Articolo 23

L’Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata sull’invito, l’Assemblea Generale dei Soci è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea Generale dei Soci prendendo la parola, senza però il diritto di voto.

TITOLO II

Il Consiglio Direttivo

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea Generale dei Soci il bilancio consuntivo dell’Associazione, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo è composto da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea Generale dei Soci nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi di tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Un consigliere è nominato dall’ENCI e riamane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente dell’Associazione, di uno o due Vice Presidenti, di uno o due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo, i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo, non potranno esserlo mai qualora ricevano una remunerazione per la prestazione svolta.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, ed in via straordinaria, quando lo ritengano opportuno il Presidente dell’Associazione o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione vanno diramati dal Presidente dell’Associazione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, oppure, anche se questi mancasse dal Consigliere più anziano in età.

Articolo 29

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Articolo 30

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

TITOLO III

Il Presidente dell’Associazione

Articolo 31

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti interni come in quelli esterni: vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Generale dei Soci. Ha il diritto di presiedere la riunione dell’Assemblea Generale dei Soci, provvede quanto si addice all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina vigente.

Articolo 32

In caso di urgenza il Presidente dell’Associazione può con i poteri del Consiglio Direttivo prendere decisioni. Le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte ad approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.

Articolo 33

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente dell’Associazione, spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente alla prima riunione.

Articolo 34

Il Socio eletto Presidente dell’Associazione, non potrà ricoprire tale ruolo per più di due volte consecutive. Potrà essere rieletto.

Articolo 35

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere, purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del ConsiglioDirettivo, ma senza diritto di voto.

TITOLO IV

Il Comitato dei Probiviri

Articolo 36

Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consiglieri del Consiglio Direttivo. Uno dei membri effettivi sarà un competente in materie giuridiche. Il Comitato dei Probiviri rimane in carica per tre anni solari.

Articolo 37

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Comitato dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituto dal membro supplente.

Articolo 38

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Comitato dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea Generale dei Soci, che provvederà alla nomina definitiva.

Articolo 39

I provvedimenti disciplinari che il Comitato dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell’associazione sono i seguenti: censura e sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Comitato dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto all’Associazione, saranno adottati anche da questa.

TITOLO V

Il Collegio Sindacale e dei revisori dei conti

Articolo 40

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali restano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente.

Articolo 41

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati. 

TITOLO VI

Il Comitato Tecnico

Articolo 42

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento delle razze del Pastore Scozzese a pelo lungo e Pastore Scozzese a pelo corto in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all’impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni. Questi rientrano nella competenza del Comitato Tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio Direttivo di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, per quanto possibile, di attuarle rendendosi anche interprete delle medesime presso l’ENCI ed i suoi organi competenti.

Articolo 43

Il Comitato Tecnico è composto da tre membri :

  • dal Presidente dell’Associazione che è anche Presidente del Comitato Tecnico.
  • da due membri nominati dall’Assemblea Generale dei Soci

I due membri nominati dall’Assemblea Generale dei Soci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Articolo 44

Qualora, durante il triennio, venissero a mancare per dimissioni, o per altre cause, uno o più membri, spetta al Presidente dell’Associazione richiederne la sostituzione agli Enti o agli organi competenti. In caso di dimissione totale del Consiglio Direttivo, o di nomina di un Commissario straordinario, anche il Comitato Tecnico si riterrà decaduto. La sua ricomposizione verrà disposta successivamente e secondo le norme previste dal presente statuto.

Articolo 45

La convocazione del Comitato Tecnico, ed il suo funzionamento seguono le disposizioni già indicate nel titolo II riguardante il Consiglio Direttivo.

Articolo 46

I componenti del Comitato Tecnico che non intervengano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Patrimonio Sociale

Articolo 47

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :

  • Beni mobili ed immobili
  • Somme accantonate
  • Qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote annuali versate dai Soci
  • Eventuali contributi concessi dall’ENCI e da altri enti o persone
  • Altri proventi pervenuti a qualsiasi titolo

Articolo 48

L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si assuma direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all’ENCI.

Articolo 49

I bilanci consuntivi approvati dall’Assemblea Generale dei Soci e quelli preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo, vanno trasmessi in copia all’ENCI entro un mese dalle relative deliberazioni, accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e da ogni altro chiarimento opportuno.

Norme Disciplinari

Articolo 50

Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Società Italiana Collies, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.

Articolo 51

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 52

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Società Italiana Collies sono appellabili davanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

Articolo 53

L’Associazione Società Italiana Collies ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni Disciplinari di prima e seconda istanza dell’ENCI.

Articolo 54

Il Socio che trasgredisca gli obblighi definiti dall’articolo 47 o comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 55

Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con voto scritto e motivato, dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il parere del Presidente dell’Associazione.

Articolo 56

In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti ssociativi in attesa che il Collegio dei Probiviri, ai quali dovrà subito trasmettere la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Articolo 57

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare il lodo emesso dai probiviri.

Articolo 58

Per quanto non è previsto dal presente statuto o dalle fonti da esso citate, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Modifiche Statutorie

Articolo 59

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea Generale dei Soci, se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente dell’Associazione e firmata dai proponenti.

Articolo 60

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 61

Le modifiche dello Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.